Asserzioni ambientali e green claims: perché la nuova disciplina apre un campo di attività per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali

Con il D.Lgs. 30/2026 la comunicazione ambientale diventa informazione tecnica soggetta a verifica. Dalla misurazione degli impatti agli schemi di certificazione, fino al carbon farming, la professione trova un terreno coerente con le proprie competenze.

Una transizione che cambia le regole della comunicazione

Negli ultimi anni la sostenibilità è diventata un riferimento costante della comunicazione commerciale, e il settore agroalimentare ne è forse l’esempio più evidente. Etichette, confezioni e messaggi pubblicitari fanno largo uso di termini come «green», «naturale» o «sostenibile», spesso senza un contenuto tecnico preciso e senza elementi che il consumatore possa realmente verificare. Da questo scarto tra promessa e prova nasce il greenwashing, un fenomeno che erode la fiducia del mercato e penalizza, paradossalmente, proprio le imprese che investono davvero nella riduzione degli impatti.

Il legislatore europeo è intervenuto per riportare ordine. La direttiva (UE) 2024/825 ha introdotto disposizioni specifiche sulle dichiarazioni ambientali, e il suo recepimento nazionale, il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, segna un cambio di paradigma. Le sue disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026 e stabiliscono un principio semplice ma dirompente: non è più sufficiente che un’affermazione ambientale non sia falsa, essa deve essere dimostrabile. La sostenibilità cessa di essere un messaggio evocativo e diventa un’informazione tecnica, verificabile e documentabile.

È in questo spostamento, dalla comunicazione persuasiva alla prova oggettiva, che si colloca l’elemento più interessante per la nostra categoria. Ogni asserzione ambientale, per essere lecita, richiede oggi una base tecnica solida: misurazioni, metodologie riconosciute, dati coerenti, confini di analisi definiti. Sono esattamente gli ambiti in cui i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali possiedono una competenza consolidata e, in molti casi, esclusiva. La riforma, in altre parole, non è soltanto un vincolo per le imprese: è un’occasione di riconoscimento e di sviluppo per la professione.

Dal messaggio alla prova: che cosa introduce il D.Lgs. 30/2026

Il decreto introduce anzitutto una definizione normativa di «asserzione ambientale»: qualsiasi messaggio non obbligatorio, testuale, grafico o simbolico, idoneo a suggerire che un prodotto, un marchio o un operatore abbia un impatto positivo, nullo o meno dannoso sull’ambiente rispetto ad altri. La nozione è ampia e comprende anche loghi, colori, icone e denominazioni commerciali: la valutazione non si limita al contenuto letterale del messaggio, ma alla sua capacità di orientare la percezione del consumatore.

All’interno di questa categoria, il decreto distingue tra asserzioni generiche e specifiche. Le prime quali ad esempio «prodotto sostenibile», sono le più problematiche, perché evocano un beneficio complessivo senza precisarne i contenuti. Le seconde contengono invece un riferimento puntuale e verificabile, come l’indicazione di una riduzione percentuale delle emissioni accompagnata dal metodo di calcolo. La differenza è sostanziale: le prime suggeriscono un’immagine, le seconde forniscono un’informazione.

Il cuore della riforma è però l’onere della prova, che ricade interamente sul professionista che comunica. La dimostrabilità diventa una condizione preventiva alla liceità del claim: l’impresa deve disporre, già al momento della comunicazione, di una base informativa solida, costruita secondo criteri di solidità scientifica. A ciò si aggiungono i requisiti di trasparenza e accessibilità, con l’obbligo di rendere disponibili la metodologia, l’ambito di applicazione e i limiti dell’analisi.

Il decreto individua inoltre, in modo puntuale, una serie di pratiche che non potranno più essere adottate. E’ posto divieto per:

  • asserzioni generiche non dimostrabili (es. «ecologico» o «a basso impatto») prive di spiegazione verificabile;
  • dichiarazioni parziali presentate come complessive del prodotto o processo (es. quando un imballaggio riciclabile viene usato per promuovere l’intero prodotto);
  • le affermazioni di neutralità climatica fondate esclusivamente sulla compensazione;
  • l’impiego di etichette di sostenibilità non basate su un sistema di certificazione trasparente;
  • l’enfasi su caratteristiche già obbligatorie per legge, presentate come un pregio distintivo.

Anche le dichiarazioni riferite a obiettivi futuri sono ammesse solo se supportate da piani concreti, misurabili e temporalmente definiti. Per il professionista, conoscere questa mappa dei divieti significa poter guidare l’impresa nella revisione preventiva di etichette, packaging e materiali di comunicazione, individuando in anticipo gli elementi critici, comprese icone e richiami grafici alla natura, che potrebbero essere ritenuti idonei a indurre in errore il consumatore medio.

Il sistema è presidiato da sanzioni significative. La vigilanza spetta in via principale all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), nell’ambito delle pratiche commerciali scorrette del Codice del consumo. Le sanzioni amministrative pecuniarie possono arrivare, in via ordinaria, fino a 10 milioni di euro e, nei casi di violazioni diffuse di dimensione unionale, essere parametrate al fatturato annuo fino al 4%, con possibili misure correttive e conseguenze reputazionali immediate. Per l’impresa, la conformità diventa quindi un vero e proprio tema di gestione del rischio.

Il linguaggio tecnico delle asserzioni ambientali

Per accompagnare le imprese in questo nuovo contesto occorre padroneggiare il quadro tecnico di riferimento, che ruota attorno alla famiglia di norme ISO 14020. Questa detta i principi comuni delle dichiarazioni ambientali di prodotto: evitare messaggi fuorvianti, garantire trasparenza, rendere le informazioni confrontabili. Al suo interno si collocano tre grandi categorie di strumenti, con requisiti e livelli di robustezza differenti.

Le etichette di Tipo I (ISO 14024) sono schemi volontari, basati su criteri multipli definiti da un programma terzo e assegnati previa valutazione indipendente. Le asserzioni di Tipo II (ISO 14021) sono autodichiarazioni del produttore: le più diffuse, ma anche le più esposte, perché non presuppongono una certificazione preventiva di terza parte e richiedono quindi prove oggettive conservate e verificabili. Le dichiarazioni di Tipo III (ISO 14025), infine, corrispondono alle Environmental Product Declarations (EPD) e comunicano dati quantitativi misurati secondo regole di categoria e basati sull’analisi del ciclo di vita.

Il fondamento metodologico di gran parte di queste dichiarazioni è il Life Cycle Assessment (LCA), disciplinato dalle norme ISO 14040 e 14044, che valuta gli impatti lungo tutte le fasi del ciclo di vita: approvvigionamento, produzione, trasporto, uso e fine vita. Quando l’asserzione riguarda le emissioni climalteranti entra in gioco la ISO 14067 sulla carbon footprint di prodotto, mentre la ISO 14026 fornisce linee guida per una comunicazione dei dati di impronta comprensibile e non ingannevole.

Da questo insieme di norme emerge un principio che dovrebbe orientare ogni consulenza: l’etichetta ambientale non è un elemento decorativo, ma l’esito visibile di un sistema tecnico di qualificazione del prodotto. Prima viene la misurazione, poi la valutazione, quindi la verifica e solo alla fine la comunicazione. È una sequenza logica che richiede competenza scientifica in ciascun passaggio, e che mal si presta all’improvvisazione.

Perché serve un professionista: le competenze in gioco

Il passaggio da una logica dichiarativa a una logica probatoria trasforma la natura stessa della consulenza ambientale. Formulare correttamente un’asserzione significa, oggi, seguire un percorso strutturato: individuare l’aspetto ambientale rilevante, definire il perimetro dell’affermazione, raccogliere dati oggettivi, scegliere la norma o lo schema più appropriato, verificare la coerenza del messaggio e conservare la documentazione a supporto. Ciascuna di queste fasi richiede conoscenze tecniche e capacità di giudizio che non possono essere ridotte a un adempimento formale.

È qui che la formazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali mostra il proprio valore. Si tratta di figure la cui preparazione abbraccia in modo organico gli aspetti agronomici, ambientali, forestali, chimico-biologici ed economico-estimativi delle filiere. Questa visione d’insieme è particolarmente preziosa in un contesto in cui il rischio maggiore è la comunicazione fuorviante/selettiva, valorizzare l’indicatore più favorevole trascurando gli impatti in altre fasi del ciclo di vita. Solo un approccio sistemico, capace di leggere il prodotto nella sua interezza, permette di evitare il «trasferimento occulto» degli impatti da una fase all’altra.

A ciò si aggiunge un elemento decisivo, la variabilità dei risultati ambientali in agricoltura. Gli impatti cambiano in funzione del metodo di calcolo, dell’unità di riferimento e del contesto produttivo; la valutazione delle emissioni per unità di prodotto può differire da quella per unità di superficie, e uno stesso sistema può risultare più o meno sostenibile a seconda dell’indicatore scelto. Interpretare correttamente questa complessità, senza semplificazioni indebite, è una competenza tecnica specifica. In questo senso, il professionista non si limita a certificare un dato: costruisce e garantisce la credibilità dell’intera catena informativa che sostiene il claim.

Un metodo di lavoro: dalla misurazione alla comunicazione

Tradurre questi principi in pratica significa adottare un metodo di lavoro ordinato, che il professionista può proporre come servizio strutturato. Il punto di partenza è l’individuazione dell’aspetto ambientale che si intende comunicare e la definizione precisa del suo perimetro: un materiale, una fase produttiva, un imballaggio o l’intero ciclo di vita. Segue la raccolta dei dati primari lungo la filiera e la scelta dello standard o dello schema più adatto a sostenerli, che si tratti di un’analisi del ciclo di vita, del calcolo dell’impronta di carbonio o dell’adesione a un sistema di certificazione riconosciuto.

Solo a valle di questa istruttoria tecnica si può formulare il messaggio, verificandone la coerenza con le evidenze disponibili e la proporzionalità rispetto al beneficio effettivamente dimostrabile. Fondamentale è la fase, spesso trascurata, della conservazione della documentazione a supporto: metodologia, confini di analisi, fonti dei dati e limiti dello studio devono restare accessibili e ordinati, perché è su questa base che il claim potrà essere difeso in caso di verifica da parte dell’Autorità.

Un ultimo accorgimento riguarda la comunicazione al pubblico. Le informazioni essenziali vanno rese disponibili in forma comprensibile senza scivolare in una semplificazione che ne comprometta la correttezza. È l’equilibrio più delicato: valorizzare il miglioramento ambientale senza trasformarlo in un’affermazione assoluta di superiorità. Presidiare questo equilibrio, con competenza e indipendenza, è precisamente il valore aggiunto che la professione può portare all’impresa.

Gli schemi di certificazione agricola: una leva già disponibile

Il settore agroalimentare parte, rispetto ad altri comparti, da una posizione favorevole: dispone già di schemi di certificazione consolidati, costruiti su regole tecniche, disciplinari e verifiche indipendenti. Sono strumenti che coincidono, nella loro architettura, con ciò che il decreto richiede — un sistema di certificazione strutturato, con requisiti trasparenti, monitoraggio della conformità e verifica di un terzo indipendente — e che il professionista è chiamato a conoscere, applicare e, in molti casi, a progettare.

Il primo riferimento è la norma UNI 11233, dedicata ai sistemi di produzione integrata nelle filiere agroalimentari, che fornisce i principi e i criteri su cui si costruiscono i disciplinari di difesa e di gestione. Ad essa si collega lo SQNPI, il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata: uno schema volontario, riconosciuto a livello nazionale, che attesta l’adesione ai disciplinari e si traduce in un marchio apponibile sul prodotto solo a valle di controlli documentali e ispettivi.

Il terzo pilastro è l’agricoltura biologica, regolata a livello europeo dal Regolamento (UE) 2018/848 e sottoposta a un sistema di controllo affidato a organismi autorizzati e vigilati. Il logo biologico dell’Unione è, a tutti gli effetti, un’etichetta ambientale certificata da terzi. Nel linguaggio delle norme ISO, schemi come lo SQNPI e il biologico si avvicinano alla logica delle etichette di Tipo I, fondate su criteri predefiniti e su una valutazione indipendente: la stessa «eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali» a cui il decreto fa esplicito riferimento.

Per la professione del Dottore Agronomo e Dottore Forestale, questo apre attività concrete: progettazione e aggiornamento dei disciplinari, supporto tecnico all’adesione delle aziende, gestione documentale, predisposizione dei sistemi di controllo interno, formazione degli operatori e interpretazione dei requisiti. La certificazione, in questa prospettiva, non è più soltanto un costo o un adempimento, ma la premessa che rende legittima e difendibile l’asserzione ambientale. Resta però un limite invalicabile, che il professionista deve presidiare: la certificazione non sostituisce automaticamente l’onere della prova, e il claim deve rimanere aderente all’oggetto e ai confini dello schema, senza estensioni indebite all’intero ciclo di vita né generiche affermazioni di superiorità ecologica.

Si pensi, a titolo di esempio, a un’azienda ortofrutticola che aderisce alla produzione integrata e intende valorizzarlo in etichetta. Il professionista può ricondurre il claim al perimetro corretto — il metodo di coltivazione certificato secondo lo SQNPI — evitando che si trasformi in una generica dichiarazione di sostenibilità dell’intero prodotto, e documentando puntualmente la conformità al disciplinare. Allo stesso modo, per un’impresa biologica, la comunicazione potrà richiamare la certificazione di processo senza estenderla impropriamente a fasi, come il confezionamento o la logistica, che quella certificazione non copre. È in questa capacità di calibrare il messaggio sui confini effettivi dello schema che si misura la qualità della consulenza, e con essa la solidità del claim di fronte a un’eventuale contestazione.

Il carbon farming: un banco di prova per la professione

Nessun ambito, forse, illustra meglio la nuova disciplina del carbon farming, dove la produzione agricola e forestale si intreccia direttamente con obiettivi climatici. Le pratiche coinvolte, cover crops, riduzione delle lavorazioni, apporto di sostanza organica, gestione sostenibile dei sistemi agroforestali, mirano ad aumentare il contenuto di carbonio nei suoli e nella biomassa, contribuendo alla rimozione di CO₂ dall’atmosfera. Il risultato, tuttavia, non è uniforme né immediatamente quantificabile.

La letteratura scientifica evidenzia come il sequestro di carbonio nei suoli (soil organic carbon) sia un processo variabile, influenzato da fattori pedoclimatici, tipologia di gestione e orizzonte temporale. Non tutte le pratiche producono effetti significativi, e la misurazione richiede metodologie specifiche che possono dare esiti diversi a seconda dell’approccio. Un’affermazione come «azienda a impatto positivo sul clima» o «prodotto che assorbe CO₂» rischia di semplificare oltre misura un fenomeno complesso, risultando non conforme ai requisiti di precisione e verificabilità del decreto.

Il quadro europeo, rafforzato dal Regolamento (UE) 2024/3012 (CRCF), introduce criteri specifici per la certificazione delle rimozioni: quantificazione, addizionalità rispetto a uno scenario di riferimento, permanenza dello stoccaggio, tracciabilità e verifica. Sono elementi che coincidono in larga misura con quanto richiesto per la validità dei green claims. In assenza di un sistema di monitoraggio, rendicontazione e verifica (MRV), le dichiarazioni relative al carbon farming difficilmente possono considerarsi dimostrabili.

Qui la competenza del professionista diventa determinante. La corretta impostazione di un piano MRV, la scelta delle metodologie di misurazione del carbonio, l’interpretazione dei dati e la definizione di claim proporzionati sono attività tecniche complesse, che presidiano al tempo stesso il rischio comunicativo e quello, non meno delicato, dei crediti di carbonio: il decreto vieta di comunicare la «neutralità climatica» quando essa derivi esclusivamente da meccanismi di compensazione. Distinguere con rigore la riduzione effettiva dalla compensazione, e circoscrivere la comunicazione a dati quantificati e riferiti a un ambito specifico, è precisamente il tipo di garanzia tecnica che la categoria può offrire in un mercato in rapida crescita.

Rischi, responsabilità e nuove aree di attività

Il rovescio della medaglia, per le imprese, è l’aumento dei rischi legali e reputazionali. Una dichiarazione ambientale non conforme può essere qualificata come pratica commerciale scorretta, con conseguenze sanzionatorie e ricadute d’immagine tanto più pesanti quanto più la sostenibilità incide sul posizionamento di mercato. È un rischio che le aziende non possono più gestire internamente in modo improvvisato, e che genera una domanda crescente di consulenza qualificata.

Per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali si delineano così linee di attività coerenti e in espansione:

  • l’analisi e la validazione preventiva dei claim ambientali di prodotto e di processo;
  • la redazione di studi LCA, il calcolo dell’impronta di carbonio e il supporto alle dichiarazioni EPD;
  • l’assistenza tecnica agli schemi di certificazione (produzione integrata, biologico) e ai relativi disciplinari;
  • la progettazione e gestione di sistemi MRV per il carbon farming e le rimozioni di carbonio;
  • la formazione del personale aziendale e l’organizzazione della raccolta e dell’aggiornamento dei dati lungo la filiera.

A queste opportunità corrisponde una responsabilità precisa. Il professionista che sostiene un claim ambientale ne diventa, di fatto, il garante tecnico: deve operare con rigore metodologico, indipendenza di giudizio e piena tracciabilità delle fonti, evitando di avallare comunicazioni non supportate dai dati. È un ruolo che rafforza il valore sociale della professione, ma che richiede anche un costante aggiornamento delle competenze, in un quadro normativo e metodologico in continua evoluzione.

Il ruolo dell’Ordine e la formazione continua

In questo scenario, il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF) e gli Ordini territoriali hanno un compito strategico. Da un lato, promuovere una formazione continua adeguata alle nuove competenze richieste, dall’LCA alla contabilità del carbonio, dagli schemi di certificazione alla comunicazione tecnica; dall’altro, ribadire come la categoria sia interlocutore di riferimento presso imprese, associazioni di filiera e istituzioni, valorizzandone la funzione di garanzia.

La definizione di linee di indirizzo condivise, di buone pratiche e di percorsi di aggiornamento certificati può contribuire a distinguere la consulenza qualificata da approcci meno strutturati, tutelando al tempo stesso le imprese e la reputazione della professione. È un investimento che appare tanto più opportuno quanto più la domanda di competenze ambientali si estende oltre i confini tradizionali dell’attività agronomica e forestale, intrecciandosi con il marketing, la comunicazione e la gestione del rischio d’impresa.

Conclusioni: la professionalità come garanzia

Il D.Lgs. 30/2026 ridisegna il ruolo della sostenibilità nella comunicazione commerciale, da elemento distintivo utilizzabile liberamente a informazione regolata, che richiede basi tecniche e documentali. Questo passaggio, che per molte imprese rappresenta una sfida, costituisce per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali un’occasione di riconoscimento e di sviluppo professionale.

La categoria dispone infatti degli strumenti, della cultura tecnica e della visione sistemica necessari a trasformare le asserzioni ambientali da rischio potenziale a elemento di conformità documentata. In un mercato in cui la fiducia del consumatore è un bene fragile e prezioso, la professionalità di chi misura, valuta e verifica diventa la vera garanzia di una comunicazione ambientale corretta. Presidiare tecnicamente questo terreno non è soltanto un’opportunità di lavoro: è un modo per riaffermare la centralità della professione nella transizione ecologica e nella tutela dell’interesse pubblico.

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